Organizzazione – Statuto
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Canoa Kayak Chioggia Associazione
Sportiva Dilettantistica”.
L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede nel comune di Chioggia via Palmiro Togliatti n. s.n.c.
L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché
nello stesso comune.
In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea
straordinaria.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove
in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 3 – Corrispondenza
In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “associazione sportiva
dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.
Art. 4 – Oggetto
L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento
dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive
modificazioni.
L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e
gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la
preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di
qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione
alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta
dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare
immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da
parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività
sportive previste dall’oggetto sociale.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano
carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti
dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;
Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;
Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione
5.1 – Riconoscimento a fini sportivi
Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per
le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle
norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle
FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui
aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN,
DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità
federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare
domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il
contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21.
5.2 – Certificazione
L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive
Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che
l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Art. 6 – Durata
L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea
straordinaria degli associati.
In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa
decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle
delibere in corso di esecuzione.
I Soci
Art. 7 – Soci
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo
sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali,
civili e sportivi.
Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa
domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica
con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le
convocazioni delle assemblee.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata
dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare
l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne
detiene la podestà genitoriale.
La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del
consiglio direttivo.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in
nessun caso trasmissibile a terzi.
Art. 8 – Quote Associative
L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento
dell’ammissione.
L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della
quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci,
rivalutate né trasferite a terzi.
Art. 9 – Diritti dei soci
L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i
soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per
attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.
I soci hanno diritto a:
- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del
giorno.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà
genitoriale. - Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;
Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera
di ammissione del Consiglio Direttivo.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti
disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria
dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.
Art. 10 – Doveri dei soci
I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista
dall’assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti
dell’associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione in caso di recesso o di esclusione.
11.1 – Recesso
Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.
Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di
decorrenza del recesso.
11.2 – Esclusione
L’esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando
sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione
dell’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’ associato tramite l’indirizzo di
posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.
Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la
delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma precedente.
L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
Organi Sociali
Art. 12 – Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente dell’associazione,
c) il Consiglio Direttivo;
d) il collegio dei Probiviri
e) il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico (qualora si voglia istituire in considerazione delle
dimensioni dell’asd. Si precisa che non è un organo obbligatorio)
Art. 13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o
straordinaria.
All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il
conseguimento delle finalità associative.
L’assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o
in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata
dal membro più anziano del consiglio direttivo.
L’assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:
a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano
almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, i quali dovranno
sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;
b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni
dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo
comune.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in
prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che
trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al
momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorni prima della data
fissata per l’assemblea.
I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi
rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può
essere portatore di più di una delega.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà
degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti
presenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo
scioglimento dell’associazione.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la
metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un
terzo degli aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si
applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più
anziano.
L’assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un
notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal
Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e
indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.
Art. 14 – Assemblea Ordinaria
L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio
preventivo.
L’assemblea ordinaria:
- Elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione, il Vice
Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo; - Elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei revisori o revisore unico;
- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell’associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell’associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino
nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Art. 15 – Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria: - per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli
associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto
dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.
Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione.
Art. 17 – Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei
quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari
ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche
associative.
Art. 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali
(non è obbligatorio)
il Presidente e il Vice Presidente.
I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi
delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il
bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date
delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti
interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta
i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità
previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente
è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del
giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi
ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri
scelti tra i soci con la maggiore anzianità.
I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.
Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:
esercitare l’alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell’associazione delle disposizioni del
presente Statuto e dei regolamenti;
intervenire per l’amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero
nell’associazione, senza pregiudizio per l’esercizio della potestà disciplinare;
esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
convocare l’assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell’associazione
Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo
Presidente con apposito invito contenente l’ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne
assume le funzioni il componente più anziano d’età. Le sedute sono valide solamente se risulta
presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a
cura del Segretario, apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il
Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 20 – Collegio dei Revisori dei conti/Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio,
eletti dall’assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il
presidente e una per gli altri due membri.
I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo
dei revisori contabili.
In Alternativa
Il Revisore Unico è eletto dall’assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche
non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.
Art. 21 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono: - per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando
siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi
statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 comma 2.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non
eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria
dell’organo associativo.
Art. 22 – Obblighi di comunicazione
La nomina e le variazioni degli organi dell’asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere
comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31
gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Art. 23 – Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da
sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere
accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di
trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del
Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun
anno.
Art. 24 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle
contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività
istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni
sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art. 25 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata,
convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni – per l’individuazione,
tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del
rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così
individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente
custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il
costante aggiornamento degli atti federali.
Art. 26 – Prestazioni di Lavoro e Volontari
L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di
lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o
subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
Art. 27 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere
devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una
associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia
al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima
provincia della associazione.
Art. 28 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all’esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera
raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento
originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne
sia venuta a conoscenza.
L’arbitrato avrà sede presso i locali dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con
la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Art. 29 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui
l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni
altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 01 dicembre 2023
Il Presidente